In allegato una sentenza della Corte Costituzionale riferita alla normativa sull’ICI ma destinata a produrre ripercussioni anche in materia di IMU. Viene infatti dichiarata l’illegittimità di una norma del 1992, successivamente rivista e modificata nel 2006, che ai fini dell’esenzione ICI definiva come abitazione principale quella nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale) e i suoi familiari dimorano abitualmente. Secondo questa sentenza la norma deve essere riformulata nel senso che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale) dimora abitualmente” e cioè va eliminato il riferimento alla necessaria convivenza con i familiari. Infatti secondo la Corte Costituzionale “nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio” rispetto a chi, non avendo contratto un tale vincolo, può usufruire dell’esenzione senza dover dimostrare la convivenza con i familiari. Peraltro – prosegue la Corte – questa norma “non tiene in debito conto la circostanza che, in concreto, sempre più spesso i coniugi non vivono insieme o, comunque, stabiliscono due dimore abituali distinte” e quindi hanno diritto al riconoscimento dell’esenzione per ambo le abitazioni in cui hanno dichiarato ciascuno la propria residenza salvo che il Comune dimostri che alla residenza dichiarata all’anagrafe non corrisponde l’effettiva dimora abituale di ciascuno. Un’interpretazione destinata inevitabilmente a incidere anche in materia di IMU ed in particolare sull’applicazione della norma (articolo 5 decies comma 1 legge 215/2021) secondo cui nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
Corte Cost sentenza 112/2025 – doppia esenzione IMU/ICI prima casa
