Scadenza e obbligo di rilasciare un nuovo APE in sostituzione di quello scaduto. In allegato la risposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ad un interpello della Regione Liguria riguardante l’interpretazione dell’articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo 192/2005 che prevede il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per gli immobili costruiti, venduti o locati a un nuovo locatario. Il problema posto dalla Regione Liguria riguarda il caso in cui l’APE, che in base al successivo comma 5 dell’articolo 6 ha una validità massima di 10 anni, scade durante la vigenza del contratto di locazione e tuttavia la locazione è destinata proseguire per effetto di un rinnovo automatico. Innanzitutto il MASE precisa che la norma non è retroattiva e quindi si applica soltanto alle nuove costruzioni, vendite o locazioni. Oggetto dell’interpretazione è poi il riferimento legislativo al “nuovo locatario” che secondo il MASE non riguarda semplicemente l’ipotesi di variazione del conduttore ma anche quella in cui l’inquilino sia sempre la stessa persona fisica ed il contratto si è tacitamente rinnovato successivamente alla seconda scadenza. Infatti stando alla lettera dell’articolo 1597 del Codice Civile il contratto tacitamente rinnovato successivamente alla seconda scadenza si configura a tutti gli effetti come una nuova locazione, sia pure regolata alle stesse condizioni di quella precedente. A supporto di quest’interpretazione viene poi ricordato che anche la più recente Direttiva UE (1275 del 2024) prevede che l’APE deve essere consegnato in occasione del rinnovo del contratto di locazione.

APE scaduto e rinnovo tacito contratto di locazione – interpretazione MASE