In allegato la bozza del disegno di legge per il rilascio degli immobili predisposta dal Governo e che prossimamente verrà depositato in Parlamento. Un articolato che presenta non poche analogie con il disegno di legge Buonguerrieri (Atto Camera 2611), commentato con la ns. circolare del 5 febbraio u.s. In particolare anche questo DDL prevede l’abrogazione della notifica dell’avviso di rilascio con la conseguenza che viene a mancare ogni avvertimento circa il giorno preciso dell’esecuzione dello sfratto. Evidentemente anche secondo il Governo basta avvertire che il rilascio verrà eseguito il giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel precetto. Una sorta di invito implicito a sloggiare spontaneamente e al più presto, se si vuole evitare che all’improvviso arrivi l’ufficiale giudiziario con la forza pubblica. In compenso nessuno verrà tenuto troppo a lungo sulla corda. Infatti viene stabilito che se non è possibile eseguire il rilascio nel giorno successivo a quello di scadenza indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario lo dovrà eseguire non oltre il quindicesimo giorno successivo. Siccome poi esiste sempre qualcuno meritevole di umana comprensione viene previsto che l’ufficiale giudiziario può differire l’esecuzione una sola volta e assegnando un termine non superiore a 180 giorni se la parte esecutata, residente nell’immobile, ha compiuto i settantacinque anni di età o è persona con disabilità grave o è malata terminale e che nello stesso modo procede quando, da almeno un anno prima del giorno fissato nel precetto per l’esecuzione del rilascio, la famiglia anagrafica della parte esecutata che risiede nell’immobile comprende almeno una persona con disabilità grave o malata terminale. Quindi se la prognosi infausta a breve termine riguarda un congiunto stretto non si può ottenere un rinvio dell’esecuzione mentre invece si è più fortunati quando è relativa all’intestatario del contratto. Volendo giocare d’anticipo la soluzione potrebbe essere “cercasi over75 disperatamente” ma soltanto se, oltre ad intestarsi il contratto, questo anziano signore accetta anche di trasferire la residenza nell’immobile che viene affittato. Altrimenti non resta che affidarsi ai servizi sociali e a quanto pare anche per il Governo è questa la soluzione. Viene infatti previsto che <<nei procedimenti esecutivi di rilascio degli immobili ad uso abitativo l’ufficiale giudiziario o l’istituto all’uopo designato segnala ai competenti servizi sociali la presenza di condizioni di disagio sociale, fragilità o vulnerabilità al fine di consentire l’attivazione degli strumenti previsti dalla normativa di settore a salvaguardia dell’unità familiare>>. Con grande disinvoltura, pur di favorire una più rapida restituzione degli immobili, viene dato per scontato l’intervento salvifico dei servizi sociali comunali. Quali siano poi gli strumenti da attivare e previsti dalla normativa di settore è quasi un mistero visto che i fondi per il sostegno affitto sono praticamente scomparsi, nessun intervento per orientare maggiormente il mercato delle locazioni verso il canone concordato è stato finora preso ed il Piano Casa appena approvato, ammettendo anche che verrà declinato nel migliore dei modi e raggiungendo tutti gli obiettivi nei termini annunciati, non potrà produrre sufficienti benefici nel breve periodo. Se finalmente verremo convocati ad un tavolo di confronto, forse ce lo spiegheranno meglio. Intanto è certo che questo DDL procede dritto allo scopo. Viene anche modificato l’articolo 55 della legge 392 del 1978 sul “termine di grazia” riducendo da 3 a 2 volte la possibilità di sanare la morosità nell’arco di un quadriennio e dimezzando da 90 a 45 giorni il termine per effettuare il pagamento di tutto l’arretrato. Viene poi ridotto, da 60 a 30 giorni, il termine massimo entro il quale il giudice deve convalidare lo sfratto nel caso di mancata sanatoria della morosità entro il termine di grazia. Inoltre vengono dimezzati gli altri termini previsti dall’articolo 56 della legge 392 per cui il giudice dovrà fissare la data dell’esecuzione entro 3 mesi ovvero, in casi eccezionali, entro sei mesi dalla data del provvedimento. Vista l’occasione viene pure introdotto il procedimento di ingiunzione di rilascio per finita locazione in sostituzione dello sfratto per finita locazione per cui, analogamente a quanto già accade nel caso di ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo, è previsto l’accoglimento della domanda di rilascio entro un termine brevissimo (15 giorni dal deposito del ricorso) sulla base della mera documentazione prodotta dal locatore e toccherà poi all’inquilino eventualmente opporsi in tempi stretti (20 giorni dalla notifica del decreto di rilascio oppure 30 giorni se l’inquilino è residente in un paese al di fuori dell’Unione Europea). Se la richiesta di ingiunzione verrà presentata prima della scadenza del contratto il giudice fisserà la data di rilascio senza concedere alcuna dilazione. Se invece il contratto sarà già scaduto, il giudice fisserà la data di rilascio entro il termine minimo di 30 giorni e massimo di 60 giorni. Viene poi previsto che, fatta salva la possibilità del locatore di richiedere comunque il risarcimento del maggior danno in base all’articolo 1591 del Codice Civile, su istanza di parte il giudice provvede ad applicare una penale dell’1% del canone mensile di locazione per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell’immobile. Questa nuova procedura di ingiunzione viene poi estesa ad altri soggetti, a cominciare dal comodatario di beni immobili. Un’altra novità viene invece prevista per gli occupanti senza titolo, compresi quelli di alloggi ERP. Infatti il comma 4 dell’articolo 1 stabilisce che l’esecuzione forzata potrà avvenire sulla base di mera documentazione cartacea (atti ricevuti notarili o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli) attestante la costituzione o il trasferimento della proprietà o del diritto reale di godimento.
Disegno di legge del governo per rilascio immobili – Bozza
