In allegato una pubblicazione dell’Istat volta a promuovere una corretta applicazione delle norme per l’iscrizione anagrafica dei senza dimora. Come riportato nell’introduzione l’articolo 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di anagrafe e tuttavia aumentano le iniziative autonome di regolamentazione da parte delle amministrazioni locali, spesso mediante l’approvazione di delibere di giunta, non sempre legittime. La normativa di riferimento (legge 1228 del 1954 originariamente dettata soprattutto per tutelare le persone con un lavoro itinerante, i c.d. girovaghi) fa riferimento al concetto di domicilio come criterio per l’individuazione del comune di iscrizione anagrafica per chi è privo del requisito della residenza di fatto. Infatti, essendo inapplicabile il criterio della residenza in quanto strettamente collegato al concetto di dimora abituale e quindi alla residenza di fatto, viene fatto rinvio al domicilio, previsto dall’articolo 43 del Codice Civile e coincidente con il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Vengono poi richiamati alcuni principi fondamentali espressi dalla Corte di Cassazione e cioè quello per cui l’iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio ma un diritto del cittadino e un obbligo per il Comune (sentenza a Sezioni Unite numero 499 del 19 giugno 2000) e quello secondo cui nel caso del domicilio la volontà espressa assume una valenza prevalente e decisiva ai fini dell’individuazione del comune di iscrizione anagrafica (Cassazione Civile 775 del 1999). Pertanto nel caso dei senza fissa dimora il Comune deve limitarsi a constatare la mancanza di un’abitazione stabile. Inoltre viene sottolineato dall’Istat che ai fini dell’iscrizione anagrafica vanno equiparate a quella dei senza fissa dimora altre categorie di soggetti. Fra queste vi sono innanzitutto le persone che vivono stabilmente in alloggi atipici come baracche, roulotte stanziali o imbarcazioni stabilmente ancorate. Ma vi sono anche le persone che vivono nelle abitazioni occupate abusivamente e che non possono ottenere la residenza in quanto vietato dall’articolo 5 della legge 47/2014. Tuttavia secondo l’Istat, persistendo il diritto-dovere all’iscrizione anagrafica enunciato dalla Cassazione, costoro devono essere comunque iscritti nel Comune in cui dimorano di fatto mediante iscrizione per domicilio. Naturalmente in questo caso specifico l’ufficiale dell’anagrafe dovrà accertare che la persona sia stabilmente dimorante nell’immobile e chiedere conferma alle forze dell’ordine dell’esistenza di una denuncia per il reato di occupazione abusiva di immobile altrui. Viene poi precisato che “per tutte le altre occupazioni non regolari (esempio: contratti non registrati, subaffitti, ospiti non regolarizzati in case di edilizia residenziale pubblica, eccetera), ma per le quali non sussista almeno una denuncia penale a dimostrazione della rilevanza penale dell’occupazione, l’iscrizione deve avvenire in base al criterio della dimora abituale all’indirizzo di effettiva residenza. L’ufficiale d’anagrafe non può entrare nel merito del tipo di contratto tra inquilino e locatario, al quale deve in ogni caso inviare la comunicazione di avvio del procedimento”. In chiusura vale la pena di ricordare che l’iscrizione anagrafica è un adempimento indispensabile ai fini del riconoscimento di alcuni diritti fondamentali come l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale e la scelta del medico di base.
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