In allegato la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Governo con riferimento ad alcune norme in materia di turismo emanate recentemente dalla Regione Toscana (legge regionale 61 del 2024 che pure si allega). Una sentenza storica in quanto riconosce la potestà autonoma di Regioni e Comuni di intervenire sulla materia delle locazioni turistiche mentre lo Stato si è posto finora come titolare di una competenza esclusiva della materia, limitandosi ad autorizzare alcuni interventi a fronte di una situazione del tutto eccezionale riguardante la parte insulare di Venezia. Una decisione di grande rilevanza anche perché non fondata semplicemente sul richiamo alle competenze legislative assegnate alle Regioni dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione e sul principio di sussidiarietà per cui le autonomie territoriali, in particolare i Comuni, corrispondono al livello istituzionale più adatto a regolamentare un fenomeno che si presenta estremamente differenziato da zona a zona. Infatti, a fronte di una lamentata violazione della libertà di iniziativa economica e della libertà contrattuale spettante ai privati, la Corte Costituzionale risponde che le autonomie territoriali possono intervenire per conciliare gli interessi economici della proprietà e degli operatori del settore con quelli di tipo sociale e urbanistico. In particolare la Corte sottolinea che <<la destinazione di un immobile residenziale a locazione turistica non può essere considerata elemento essenziale del diritto di proprietà>> e pertanto non è irragionevole la norma della legislazione toscana che consente le locazioni turistiche soltanto se l’immobile viene destinato all’uso turisticoricettivo (articolo 41 comma 3 legge regionale 61/2024). Così pure secondo la Consulta è del tutta legittima la norma regionale che a partire dall’01/07/2026 impone ai proprietari di abitazioni situate in Toscana, che intendono utilizzarle come strutture ricettive extra alberghiere, di cambiare la destinazione d’uso residenziale in uso turistico-ricettivo (articolo 144 comma 3 legge regionale 61/2024). Ne consegue fra l’altro che in caso di locazione turistica gli immobili dovranno rispettare anche gli specifici requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive indicati dall’apposito regolamento regionale (articolo 41 comma 2 lettera c e comma 5 legge regionale Toscana 61/2024). La sentenza afferma inoltre la piena legittimità della norma (articolo 59 legge regionale 61/2024) che consente ai Comuni toscani a più alta densità turistica e in ogni caso a quelli che sono capoluogo di provincia di emanare un proprio regolamento per individuare alcune zone o aree in cui le locazioni brevi per finalità turistiche vengono assoggettate a criteri e limiti specifici. Si tratta di un passaggio fondamentale per l’avvenire e che peraltro chiude anche il capitolo di precedenti contenziosi, come quello relativo al provvedimento del Comune di Firenze volto a limitare le locazioni turistiche nella zona Unesco della città. Naturalmente questa sentenza ha suscitato forti reazioni, a cominciare dalle proteste di AIGAB (associazione italiana gestori affitti brevi), che come al solito ha evocato lo spauracchio di una maggiore diffusione del mercato nero e di Confedilizia, che l’ha commentata più sobriamente come un’ingiustificabile compressione del diritto di proprietà da parte della Corte Costituzionale. Indubbiamente siamo di fronte ad un segnale importante ma, come dimostra anche il caso della giurisprudenza costituzionale che ha cassato numerose norme regionali in materia di accesso all’ERP in quanto palesemente discriminatorie verso i cittadini extracomunitari, non bastano gli interventi della Consulta a determinare una vera e propria inversione di tendenza su tutto il territorio nazionale. La partita è ancora all’inizio e ora sotto i riflettori finisce la legge approvata ieri dal Consiglio regionale dell’Emilia Romagna che sotto diversi profili è analoga alla legge 61/2024 della Toscana.

Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2025 locazioni turistiche

Legge Regionale Toscana 61/2024 turismo