In allegato la norma all’oggetto e che prevede all’ultimo comma la sua entrata in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Dunque, essendo stato pubblicato l’avviso il 3 settembre, la norma in teoria entrerebbe in vigore il 2 novembre. Tuttavia il Ministero del Turismo ha precisato che chi ha già ottenuto il Codice Identificativo Regionale o Provinciale avrà ulteriori 60 giorni di tempo per richiedere il CIN con la conseguenza che le sanzioni saranno irrogabili dall’01/01/2025. Ed è probabile che dopo questa apertura da parte del Ministero verrà prevista un’estensione generalizzata di questo termine con un prossimo decreto. Fatta tutta questa premessa vale la pena di riepilogare cosa prevede la disposizione. La ratio è principalmente quella di contrastare l’evasione fiscale nel settore e difatti la norma non si applica soltanto alle c.d. “locazioni brevi” di durata inferiore ai 30 giorni ma a tutti i contratti di locazione aventi finalità turistiche, compresi quelli stipulati da imprese sia direttamente che tramite intermediario. Rimangono in ogni caso valide le norme in materia delle Regioni e dei Comuni anche perché i relativi codici servono comunque per essere abilitati all’esercizio dell’attività mentre il CIN viene previsto a tutela del consumatore e soprattutto per incrociare le banche dati e contrastare l’evasione fiscale. Le sanzioni amministrative vengono previste in relazione a diverse fattispecie. Un primo caso riguardante tutte le tipologie di locazione contemplate dalla norma è quello della mancanza di CIN. Idem per quanto riguarda l’ipotesi di mancata esposizione del CIN all’esterno del fabbricato e in ogni annuncio pubblicato. Vi sono poi sanzioni nel caso di mancato rispetto dei requisiti di sicurezza che per quanto riguarda i contratti stipulati in forma non imprenditoriale riguardano solo l’installazione dei rilevatori delle fughe di gas e degli estintori. Vi sono infine sanzioni pecuniarie a carico solo degli imprenditori per mancato invio della SCIA e cioè dell’autocertificazione da presentare all’apposito ufficio del Comune prima dell’inizio dell’attività commerciale. Passando a una valutazione di carattere sindacale si tratta evidentemente di norme che non mirano a contrastare il fenomeno dell’overtourism ma comunque utili per avviare finalmente un monitoraggio del fenomeno su scala nazionale e soprattutto per rafforzare la lotta all’evasione fiscale in un settore in cui tradizionalmente abbonda. Resta dunque la necessità di nuovi provvedimenti volti a salvaguardare il mercato della locazione ad uso abitativo primario, a cominciare dall’abolizione della flat tax sulle locazioni brevi che, come ricorderete. è stata recentemente innalzata dal 21% al 26% ma soltanto a partire dalla seconda unità immobiliare adibita ai fini turistici. Invece è rimasta immutata la norma per cui i privati possono beneficiare di questa flat tax nel limite massimo di 4 unità immobiliari pena l’applicazione della tassazione prevista per l’attività imprenditoriale.

Affitti brevi – art. 13 ter legge 191 -2023