In allegato la risposta del MASE ad un interpello sulla corretta interpretazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 192 del 2005. In pratica viene affermato che è necessario rifare l’APE, che per legge ha una validità temporale massima di 10 anni, ogni volta che successivamente alla sua scadenza si verifica un rinnovo automatico del contratto di locazione. Stando alla norma il proprietario è tenuto a consegnare all’inquilino un attestato di prestazione energetica non soltanto nel caso si tratti di nuovo locatario (articolo 6 comma 1) ma anche in caso di nuova locazione (comma 2). Proprio richiamandosi a quanto previsto dal comma 2 ed argomentando che formalmente la rinnovazione tacita del contratto di locazione si configura comunque come una nuova e distinta locazione, il MASE conclude che, qualora l’APE risulti già scaduto prima del rinnovo automatico, sarebbe necessario rifare l’APE prima di procedere alla registrazione della proroga presso l’Agenzia delle Entrate. Più convincenti appaiono le successive considerazioni svolte a supporto di quest’interpretazione, a cominciare da quella secondo cui altrimenti verrebbe ammessa una deroga alla norma che regola la validità massima di 10 anni dell’attestato. Da ricordare che la sanzione prevista al comma 3 dell’articolo 6 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari varia da 1.000 a 4.000 euro e che in caso di omessa dichiarazione le parti interessate sono obbligate in solido al pagamento della sanzione. Vero è che in caso di locazione di singole unità immobiliari copia dell’attestato di prestazione energetica non deve essere allegata al contratto. Altrettanto vero è che sarebbe comunque possibile risalire con una certa facilità ad eventuali violazioni incrociando le banche dati sugli APE (il Portale Nazionale istituito presso ENEA e il catasto energetico regionale) con le proroghe dei contratti di locazione risultanti all’Agenzia delle Entrate. Insomma, non sono da sottovalutare le possibili conseguenze di quest’interpretazione ministeriale.
MASE – interpretazione art. 6 decreto legislativo 192-2005
