In allegato l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha precisato che la locazione parziale dell’abitazione non impedisce la fruizione dell’esenzione IMU per l’abitazione principale purché il possessore mantenga la propria residenza e dimora abituale nel medesimo immobile. Infatti la norma di riferimento – l’articolo 13 del decreto legge 201 del 2011 – non prevede l’ulteriore condizione per cui ai fini dell’esenzione l’abitazione deve risultare nella totale disponibilità del proprietario. Inoltre è sufficiente guardare al comma 2 della stessa disposizione per dedurre che quando il legislatore ha voluto escludere l’esenzione in presenza di una locazione lo ha fatto espressamente. Mentre da un lato rileva la necessità di attenersi al dettato normativo, dall’altro lato la Corte sottolinea che <<non mancano all’amministrazione gli strumenti di verifica sull’effettività della dimora, onde evitare il rischio di elusione dell’imposta>>. Evidentemente la locazione parziale nasconde spesso il tentativo di eludere l’IMU e tuttavia, restando invariata la legislazione in materia, ai Comuni non resta che contestare l’eventuale residenza fittizia del proprietario.
Cassazione ordinanza 8236-2026 Esenzione IMU prima casa con locazione parziale
