In allegato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rivisto parzialmente la sua posizione in materia di sanzioni per tardiva registrazione del contratto di locazione o di sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, adeguandosi alla giurisprudenza secondo cui il pagamento dell’imposta di registro per l’intera durata del contratto di locazione costituisce soltanto una deroga rispetto alla regola generale per cui l’imposta di registro va commisurata al canone di locazione dovuto per la prima annualità. Già nel 2006 la Corte Costituzionale aveva precisato che “il legislatore ha introdotto l’opzione di pagamento in unica soluzione dell’imposta di registro solo per consentire all’erario di incamerare anticipatamente gli importi dell’imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine, ha previsto un meccanismo incentivante consistente nella riduzione del tributo stesso nella misura della percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità”. In questo stesso solco si è mantenuta la Corte di Cassazione a cui finalmente si adegua l’Agenzia delle Entrate con la conseguenza pratica che in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione soggetto a imposta di registro, la sanzione deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità. Nulla cambia invece se viene effettuata l’opzione per la cedolare secca: in questo caso la base di calcolo della sanzione è sempre costituita dall’imposta di registro dovuta per tutte le annualità del contratto così come previsto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/E del 2011 che viene superata solo rispetto al caso precedente.

Agenzia Entrate Risoluzione 56E 2025