n allegato una recente ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna dello Stato al risarcimento del danno (stimato in oltre 183.000,00 €) per non aver proceduto in tempi ragionevoli allo sgombero di un immobile occupato abusivamente (circa 3 anni di ritardo). Un’ordinanza che consolida la giurisprudenza precedente ed in particolare il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la decisione 24198 del 2018 per cui “una volta che il proprietario abbia ottenuto il titolo esecutivo per recuperare la disponibilità materiale del proprio immobile, non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione al provvedimento dell’autorità giudiziaria” Viene poi ricordato che “solo l’assoluta impossibilità (per forza maggiore) di prestare assistenza all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale può giustificare un (temporaneo) diniego da parte delle Autorità, a fronte di una legittima richiesta da parte del giudice o dei suoi ausiliari, sussistendo un diritto soggettivo ad ottenere dall’amministrazione le attività necessarie all’esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all’uso della Forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un’impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali”. In altre parole il compito di tutelare i soggetti fragili non può essere invocato di continuo dagli organi preposti a eseguire le decisioni della magistratura. Una giurisprudenza consolidata su cui evidentemente fa affidamento anche l’attuale Ministro dell’Interno Piantedosi che ha parlato di “provvedimento doveroso” in relazione al recente sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano. Non a caso questa sentenza di condanna confermata dalla Cassazione era stata impugnata dal Ministero dell’Interno e da quello della Giustizia nella primavera del 2022 vale a dire mentre era ancora in carica il governo Draghi.

Ordinanza Cassazione ritardato sgombero occupazione abusiva