In allegato il testo del decreto legge 19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR. Fra le norme di nostro particolare interesse vi sono quelle che rifinanziano i progetti che erano stati esclusi con la revisione del PNRR approvata dal Governo lo scorso mese di dicembre dopo il parere positive della Commissione Europea. Si tratta in primo luogo dei Piani Urbani Integrati (PUI) delle 14 città metropolitane che vengono rifinanziati con 2,7 miliardi di euro. Vi sono poi gli investimenti per i progetti di rigenerazione urbana rivolti ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e finalizzati a ridurre le situazioni di emarginazione sociale e degrado urbano per i quali vengono ripristinati 1,5 miliardi di euro. L’articolo 17 contiene invece ulteriori semplificazioni per l’housing universitario. Al fine di favorire il raggiungimento dell’obiettivo di 60.000 nuovi alloggi per i fuori sede entro il 30 giugno 2026 viene stabilito fra l’altro che: 1) il mutamento di destinazione d’uso degli immobili finalizzato alla creazione di residenze universitarie è sempre ammesso anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dai piani urbanistici; 2) per cambiare la destinazione d’uso sarà sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); 3) in caso di aumento del valore della rendita catastale dopo il mutamento della destinazione d’uso l’incremento non concorrerà ai fini della tassazione sugli immobili e delle imposte ipotecarie e catastali; 4) gli interventi per la realizzazione di nuovi alloggi per gli studenti universitari fuori sede non sono assoggettati ai limiti per garantire a tutta la popolazione una dotazione minima di standard urbanistici nè alla dotazione minima obbligatoria dei parcheggi; 5) in caso di interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla creazione dell’housing universitario gli interventi possono determinare un incremento di volumetria nei limiti del 35% della volumetria originaria. Il comma 3 dell’articolo 17 prevede inoltre che il vincolo di destinazione sugli alloggi realizzati grazie ai finanziamenti del PNRR per l’housing universitario è soltanto temporaneo e dovrà avere per l’esattezza una durata minima non inferiore ai 12 anni. Ma non è tutto. Al fine di incentivare gli investimenti nel nuovo housing universitario con la rimodulazione del PNRR i fondi sono passati da 960 milioni a 1,19 miliardi di euro ed il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha già pubblicato un bando per contributi ai privati che saliranno da 12.500 a 20.000 euro a posto letto. Inoltre soltanto il 30% degli alloggi realizzati dovrà essere destinato alle graduatorie per il diritto allo studio mentre per gli altri posti letto l’unico vincolo è costituito dall’applicazione di un canone inferiore del 15% ai valori medi di mercato. L’articolo 5 del decreto PNRR stabilisce poi che verrà nominato un Commissario straordinario che dovrà vigilare sul conseguimento dell’obiettivo di 60.000 nuovi alloggi universitari entro la scadenza del 30 giugno 2026. Peraltro la nomina di un Commissario straordinario è prevista anche dal successivo articolo 6 per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata con l’obiettivo di aumentare l’inclusione sociale e creare nuove strutture per l’ospitalità, la mediazione e l’integrazione culturale non più finanziati con le risorse del PNRR.

DECRETO LEGGE N. 19 DEL 2024 – PNRR